Art. 1.
(Modifiche all'articolo 575
del codice penale).

      1. All'articolo 575 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «ad anni ventuno» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto previsto al secondo comma»;

          b) all'articolo 575 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Chiunque cagiona la morte di un ufficiale o di un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nel corso di azioni o di operazioni di servizio svolte nel territorio dello Stato è punito con la reclusione non inferiore ad anni venticinque».